C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291
Art. 20 L.R. 4/2003, liberalizzando tutta una serie di opere interne, dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”.
Il quarto comma dello stesso art. 20 precisa che “Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Palermo
Seconda Sezione ha pronunciato la seguente sentenza
N 945/07 Reg Sent N 18 Reg Gen
ANNO 2007
ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000
sul ricorsoR.G. N. 18/07proposto daROMANONunzio,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore Federico e Cristiano Bevilacqua, presso il cui studio in Palermo, via Campolo n. 92, è elettivamente domiciliato,
CONTRO
il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindacopro tempore,non costituito in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
-dell’ordinanza n. 54 del 16 ottobre 2006, con la quale è stata disposta la demolizione di opere edilizie abusive.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Relatore Presidente Nicolò Monteleone;
Udito all’udienza camerale del 13 marzo 2007 il difensore del ricorrente, come da verbale;
VISTI l’art. 21, decimo comma, e l’art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall’art. 3 e dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione, in quanto per le opere in questione in data 28 dicembre 2005 era stata presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoriaexart. 20 della legge reg.le 16 aprile 2003, n. 4 e, per costante giurisprudenza, deve ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente ed esplicitamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato, quantomeno per evitare di vanificarea prioril'interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e, pertanto, l'inconveniente consistente nel demolire un'opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654; C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291; T.A.R. Campania, sez. IV, 20 ottobre 2003, n. 12925, 16 maggio 2005, n. 6205; T.A.R. Sicilia, sez. III, 17 giugno 2005, n. 993, 25 novembre 2005, n. 6317, 16 maggio 2006, n. 1119);
- che, ciò stante ed assorbito quant'altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Nicolò Monteleone
- Presidente - estensore
- Cosimo Di Paola
- Consigliere
- Giovanni Tulumello
- Primo Referendario
Depositato in Segreteria il 22.3.2007
Il Direttore
Maria Rosa Leanza
TAR Calabria, Reggio Calabria – Sentenza 20 maggio 2009, n. 344
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune. L’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili. 24-7-2009
Tribunale di Palermo, Sezione III Penale – Ordinanza 22 giugno 2009
Legittimazione processuale in presenza di danno ambientale - “Le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente”. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).24-09-2009
TAR Calabria, Reggio Calabria – Sentenza 20 maggio 2009, n. 343
L’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195 precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Nella specie, peraltro, il richiedente - come prima riferito - ha palesato l’interesse sotteso all’acquisizione dell’informazione.01-09-2009
TAR Sicilia, Palermo, Sezione III – Sentenza 14 luglio 2009, n. 1292
Il principio secondo cui l' art. 2 primo comma L. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali « nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità », si riferisce ai vincoli che producano una pressoché totale ablazione del diritto di proprietà, essendo tanto intensi da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili cui si riferiscono, ivi compresa l'ipotesi di imposizione temporanea di inedificabilità fino all'entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo.31-08-2009
TAR Puglia, Lecce, Sezione I – Sentenza 23 maggio 2009, n. 1289
Il Collegio rileva che l’obbligo giuridicamente rilevante per l’amministrazione comunale di provvedere alla integrazione del piano regolatore generale nelle parti decadute ai sensi dell’art 2 della legge 19.11.1968, n.1187 è adeguatamente soddisfatto nella fattispecie concreta, ove si è in presenza della determinazione ad avviare il complesso procedimento di pianificazione idoneo a culminare nel varo di uno strumento urbanistico generale inedito, quale può essere considerato il P.U.G. per un territorio precedentemente dotato di Piano di Fabbricazione. L’assunto è tanto più vero quando il procedimento urbanistico in questione ha già superato la fase preliminare della stesura del cd Documento preliminare e programmatico che , com’è noto, contiene le linee generali di indirizzo da impiegare nella adozione del nuovo strumento di governo del territorio.25-08-2009
http://88.57.244.243/elencoatti.php?codice_area=2&codice_categoria=1
Cristiano Bevilacqua: L'URBANISTICA NELLA SUA EVOLUZIONE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/lurbanistica-nella-sua-evoluzione.html
MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/monitoraggio-abusivismo-edilizio.html
LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA TOIA
LICENZA EDILIZIA POMIERO
LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA
LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO
LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO
LICENZA EDILIZIA GIAMBONA
LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO
Ordinanze Ufficio Tecnico Comunale:
Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita a
1.41 

Marcello Cutino

IL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA ISOLANA CHIEDE LE DIMISSIONI DELL’ASSESSORE MARCELLO CUTINO E DEL CONSULENTE GEOM GIOVANNI IMPASTATO

I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo “Rinascita Isolana”, prima di entrare nel merito dell’argomento all’ordine del giorno, intendono invitare questo consesso ad una riflessione circa i doveri etici connaturati alle istituzioni democratiche.
Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul notiziario a distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare responsabilmente le dinamiche di sviluppo dell’azione amministrativa in Isola delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate segnalazioni giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta una cospicua porzione dell’elettorato isolano.
Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori locali, stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono compattati tutti con Portobello, Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il loro risultato elettorale non può essere correlato all’attività amministrativa, ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre capacità!” e a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua attività professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”.
Chiaramente i contenuti degli articoli del periodico non assurgono a fonte di prova di alcun tipo di responsabilità, né politica né tanto meno penale, in capo ai soggetti citati; pur tuttavia contribuiscono alla creazione di un clima di sospetto ed equivoco che non garantisce neppure gli standard minimi di immagine necessari a chi governa una comunità, specie in Sicilia.
Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” aveva invitato uno stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di estrema dignità e profondo senso delle istituzioni, realizzato da persona al di sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi legami di affinità con persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, ricordava a parlamentari nazionali – citano testualmente – “che i nomi di Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, risultano tra i soggetti economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1985”, si comprende come la situazione pare indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in Giunta i nipoti dei due succitati soggetti economici.
Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il “Codice Etico contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche, sono necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico. I rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali, sono incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare l’azione amministrativa (e quella consiliare) ad una logica di servizio nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni, qualora si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria condotta”.
Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del provvedimento di confisca che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra Impastato, esperto del sindaco sul cui conto sono stati sollevati sospetti riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla Giunta – richiesta cui certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire la revoca dell’incarico conferito dal sindaco al suddetto libero professionista.
Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica dell’Assessore e del sindaco, perché colgano la gravità del compito cui siamo chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo politico e alla comunità di Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto ed un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità.
I consiglieri comunali Rinascita Isolana
Isola delle Femmine
Isola delle Femmine in PARLAMENTO
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RISO,
RUBINO,
U.T.C.Sindaco,
Valguarnera latte Puccio,
zu Turidduzzu Billeci

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I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo “Rinascita Isolana”, prima di entrare nel merito dell’argomento all’ordine del giorno, intendono invitare questo consesso ad una riflessione circa i doveri etici connaturati alle istituzioni democratiche.
Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul notiziario a distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare responsabilmente le dinamiche di sviluppo dell’azione amministrativa in Isola delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate segnalazioni giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta una cospicua porzione dell’elettorato isolano.
Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori locali, stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono compattati tutti con Portobello, Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il loro risultato elettorale non può essere correlato all’attività amministrativa, ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre capacità!” e a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua attività professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”.
Chiaramente i contenuti degli articoli del periodico non assurgono a fonte di prova di alcun tipo di responsabilità, né politica né tanto meno penale, in capo ai soggetti citati; pur tuttavia contribuiscono alla creazione di un clima di sospetto ed equivoco che non garantisce neppure gli standard minimi di immagine necessari a chi governa una comunità, specie in Sicilia.
Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” aveva invitato uno stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di estrema dignità e profondo senso delle istituzioni, realizzato da persona al di sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi legami di affinità con persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, ricordava a parlamentari nazionali – citano testualmente – “che i nomi di Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, risultano tra i soggetti economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1985”, si comprende come la situazione pare indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in Giunta i nipoti dei due succitati soggetti economici.
Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il “Codice Etico contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche, sono necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico. I rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali, sono incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare l’azione amministrativa (e quella consiliare) ad una logica di servizio nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni, qualora si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria condotta”.
Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del provvedimento di confisca che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra Impastato, esperto del sindaco sul cui conto sono stati sollevati sospetti riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla Giunta – richiesta cui certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire la revoca dell’incarico conferito dal sindaco al suddetto libero professionista.
Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica dell’Assessore e del sindaco, perché colgano la gravità del compito cui siamo chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo politico e alla comunità di Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto ed un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità.
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Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul notiziario a distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare responsabilmente le dinamiche di sviluppo dell’azione amministrativa in Isola delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate segnalazioni giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta una cospicua porzione dell’elettorato isolano.
Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori locali, stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono compattati tutti con Portobello, Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il loro risultato elettorale non può essere correlato all’attività amministrativa, ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre capacità!” e a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua attività professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”.
Chiaramente i contenuti degli articoli del periodico non assurgono a fonte di prova di alcun tipo di responsabilità, né politica né tanto meno penale, in capo ai soggetti citati; pur tuttavia contribuiscono alla creazione di un clima di sospetto ed equivoco che non garantisce neppure gli standard minimi di immagine necessari a chi governa una comunità, specie in Sicilia.
Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” aveva invitato uno stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di estrema dignità e profondo senso delle istituzioni, realizzato da persona al di sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi legami di affinità con persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, ricordava a parlamentari nazionali – citano testualmente – “che i nomi di Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, risultano tra i soggetti economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1985”, si comprende come la situazione pare indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in Giunta i nipoti dei due succitati soggetti economici.
Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il “Codice Etico contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche, sono necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico. I rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali, sono incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare l’azione amministrativa (e quella consiliare) ad una logica di servizio nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni, qualora si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria condotta”.
Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del provvedimento di confisca che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra Impastato, esperto del sindaco sul cui conto sono stati sollevati sospetti riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla Giunta – richiesta cui certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire la revoca dell’incarico conferito dal sindaco al suddetto libero professionista.
Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica dell’Assessore e del sindaco, perché colgano la gravità del compito cui siamo chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo politico e alla comunità di Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto ed un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità.
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Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul notiziario a distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare responsabilmente le dinamiche di sviluppo dell’azione amministrativa in Isola delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate segnalazioni giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta una cospicua porzione dell’elettorato isolano.
Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori locali, stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono compattati tutti con Portobello, Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il loro risultato elettorale non può essere correlato all’attività amministrativa, ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre capacità!” e a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua attività professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”.
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Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” aveva invitato uno stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di estrema dignità e profondo senso delle istituzioni, realizzato da persona al di sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi legami di affinità con persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, ricordava a parlamentari nazionali – citano testualmente – “che i nomi di Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, risultano tra i soggetti economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1985”, si comprende come la situazione pare indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in Giunta i nipoti dei due succitati soggetti economici.
Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il “Codice Etico contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche, sono necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico. I rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali, sono incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare l’azione amministrativa (e quella consiliare) ad una logica di servizio nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni, qualora si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria condotta”.
Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del provvedimento di confisca che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra Impastato, esperto del sindaco sul cui conto sono stati sollevati sospetti riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla Giunta – richiesta cui certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire la revoca dell’incarico conferito dal sindaco al suddetto libero professionista.
Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica dell’Assessore e del sindaco, perché colgano la gravità del compito cui siamo chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo politico e alla comunità di Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto ed un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità.
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“In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l’iter per lo scioglimento dell’assemblea”.
Lo afferma l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l’aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell’assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l’assessorato ha già provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari. Per Ustica, invece, il relativo iter è ancora all’inizio.
“La legge - riprende l’assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l’assessorato è stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell’Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perché la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge è chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto dovuto"
”In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l’iter per lo scioglimento dell’assemblea”.
Lo afferma l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l’aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell’assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l’assessorato ha già provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari. Per Ustica, invece, il relativo iter è ancora all’inizio.
“La legge - riprende l’assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l’assessorato è stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell’Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perché la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge è chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto dovuto”.
Palermo, 2 set - ''In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l'iter per lo scioglimento dell'assemblea''. Lo afferma l'assessore regionale siciliano della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l'aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell'assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell'Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l'assessorato ha gia' provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari.
Per Ustica, invece, il relativo iter e' ancora all'inizio.
''La legge - riprende l'assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l'assessorato e' stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell'Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - ricorda - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perche' la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge e' chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale e' un atto dovuto''.
dod/rus/alf
Sabato 29 Agosto 2009 17:17
L'assessorato regionale agli Enti Locali ha sospeso il Consiglio comunale di Erice, dopo la bocciatura del bilancio di previsione 2009 avvenuta nella seduta dello scorso 11 agosto. Il provvedimento regionale anticipa lo scioglimento dell'assemblea che sara' formalizzato solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione di un apposito decreto. Il bilancio di previsione e' stato approvato di recente da un commissario ad acta nominato dalla Regione, Giovanni Dionisio, che non avrebbe rilevato motivazioni di carattere tecnico-contabile nella bocciatura da parte del Consiglio comunale. Lo stesso commissario ha approvato anche il bilancio triennale 2009/2011. Nella prossima seduta consiliare, che era stata fissata per il primo settembre, l'assemblea avrebbe dovuto riunirsi per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, Giacomo Tranchida: un documento di quattro pagine con una serie di contestazioni mosse al primo cittadino e che, se approvato da 13 consiglieri, avrebbe portato alla decadenza del sindaco e a nuove elezioni il prossimo anno.Sulla vicenda è intervenuto il Senatore Antonio D'Alì:«Per i funzionari dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali la democrazia, in provincia di Trapani, pare sia un optional. La proposta di sospensione, per l’eventuale consequenziale scioglimento del Consiglio Comunale di Erice, al di là degli artifizi formali nel susseguirsi delle varie notifiche che non mancheranno di essere posti in rilievo in un eventuale giudizio amministrativo, evidenzia una interpretazione della norma che risulta completamente opposta all’analogo caso verificatosi lo scorso anno al Comune di Favignana. Qui l'interpretazione della norma investe, per altro, una realtà politica di notevoli dimensioni e di ben nota contrapposizione tra maggioranza consiliare ed il sindaco e la decisione non può che impegnare profili politici più complessivi e più complessi. Se leggerezza vi è stata da parte di alcuni consiglieri comunali nel bocciare il bilancio (…e non vogliamo pensare ad atteggiamenti maliziosi!), certamente essa è stata indotta da procedure anomale all'interno del comune e per comportamento dei funzionari (bisognerà capirne le motivazioni!). Riteniamo che, superata la fase della sospensione, sulla quale l’assessore agli Enti Locali ha ritenuto di dover procedere in osservanza letterale della norma, prima di giungere al definitivo scioglimento di esclusiva competenza del Presidente della Regione, Salvatore Lombardo, che deve firmare il relativo decreto, occorra una più profonda riflessione sui fatti e sulle conseguenze. Il Presidente Lombardo sono certo non vorrà prendersi la responsabilità di sospendere la democrazia in un comune come Erice; è evidente che la norma non aveva previsto casi di questa eclatante conseguenza. Occorre considerare la possibilità di una modifica perchè in caso di scioglimento del consiglio si possa tornare al voto al primo turno utile, così come già prevede la legge nazionale. Una riflessione, dunque, che dovrà avere anche un valore politico e che vada oltre l’interpretazione dei funzionari degli Enti Locali: la permanenza in carica di un sindaco senza contraltare politico nel consiglio comunale, limita la democrazia e non può essere consentita in maniera meccanicistica senza considerare i riflessi nell'azione amministrativa per un lungo periodo su un territorio di grande rilevanza demografica e urbanistica. Riteniamo che il periodo dei podestà sia terminato 65 anni fa e non ci siano le motivazioni per reintrodurlo ma, anzi, tutte le preoccupazioni per evitarlo ed esorcizzarlo».
Commento Nota di Giuseppe Terracciano
La vicenda culminata nella tempestiva sentenza n° 5749/2001 del T.A.R. PUGLIA, Seconda sezione definisce, per la prima volta, la posizione della magistratura amministrativa sugli effetti delle recenti modifiche costituzionali rispetto alla formazione degli atti di approvazione dei rendiconti della gestione degli enti locali. Nella sentenza viene affermato il principio giuridico generale in tema di ius superveniens, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di diritto intertemporale, la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St., VI, 7 aprile 1999, n°401).
La posizione del giudice amministrativo avrà senz’altro degli strascichi dottrinari visto che attualmente in Italia esistono svariate correnti di pensiero che rendono l’applicazione delle norme da parte degli operatori ancora più incerte e capziose. Si è affermato che la legge 3/2001 ha abrogato solo i controlli sugli atti da parte del Coreco ma non anche i controlli sugli organi ma a dire il vero il Decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. n° 47 del 25/02/2002
–art. 1
a), ha determinato una nuova fattispecie che sconvolge ulteriormente il già collassato Tuel 267 del 18/08/2000 specie per i riflessi che dovrebbero conseguire sulle nomine dei commissari ad acta per i consuntivi . Infatti fino ad oggi per il combinato disposto dagli artt. 133 comma 4 e 136 comma 1 e 141 comma 2 del Tuel 18/08/2000 n° 267
b) i Coreco avevano competenza per la nomina del commissario ad acta nel caso di mancata adozione del bilancio di previsione o delle modificazioni a seguito di annullamento del rendiconto della gestione da parte dell’organo tutorio, mentre il Difensore Civico Regionale nella sola evenienza del ritardato adempimento o della mancata adozione del rendiconto della gestione - atto obbligatorio per legge. Ora il decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13 art. 1 sposta i poteri del Coreco, di nomina del commissario ad acta per la predisposizione dello schema di bilancio della giunta o per l’approvazione del bilancio in caso di mancata adozione da parte del Consiglio Comunale, in capo al Prefetto se non diversamente disciplinato dallo Statuto dell’Ente. Senza alcun dubbio sia il novellato provvedimento governativo decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13 art. 1 e sia la sentenza n° 5749/2001 del T.A.R. PUGLIA produrranno consistenti innovazioni nella peculiare gestione dei poteri sostitutivi anche in riferimento ai conti consuntivi degli enti locali. Per comprendere meglio gli effetti che deriveranno dall’applicazione della nuova disciplina è necessario prima definire compiutamente :
Conto Consuntivo e suo impianto normativo
ü Fin dagli antichi tempi, sono stati istituiti, presso tutti i popoli, organi per l’ordinata gestione dei conti dello Stato e dei Comuni e per il controllo delle erogazioni dei fondi stessi risultanti da un documento obbligatorio: il rendiconto.
ü Nel rendere i conti, si estrinseca quindi una delle funzioni più importanti dell’Amministrazione Pubblica, quella cioè intesa ad indicare il cammino percorso a rilevare i mezzi adoperati per compierlo ed a stabilire i risultati conseguiti.
ü Il rendiconto è, pertanto, quel documento che ha lo scopo di fare conoscere i risultati di una data gestione considerati in se stessi e nelle cause che li hanno prodotti. Esso può considerarsi “uno strumento” di controllo consecutivo e susseguente destinato ad esporre gli effetti delle operazioni compiute in relazione al bilancio di previsione finanziaria , al patrimonio dell’ente ed alla gestione economica.
ü La resa del conto assume nelle Pubbliche Amministrazioni grande importanza perché secondo il diritto comune chi ha ricevuto un mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che dovevano essere soddisfatti.
ü La materia del conto per gli enti locali era disciplinata dagli artt. 302 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1934 e art. 184 del regolamento del 1911 e riguardava anche la compilazione di ufficio e la successiva approvazione. La circolare Ministero dell’Interno n° 15200-10 del 14 ottobre 1901 punto 3 delle avvertenze chiariva: << I consigli comunali devono discutere e deliberare i conti (…) >>
ü La vigente disciplina per l’approvazione del conto consuntivo (rendiconto della gestione) è principalmente racchiusa, salvo norme residuali di alcune leggi sfuggite nel Tuel 18/08/2000 n° 267 e nel DPR 194/1996. In particolare il Titolo VI del Tuel “ Rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione ” disciplina le fasi di approvazione del rendiconto della gestione:
- art. 227 – rendiconto della gestione
- art. 151 comma 6 – relazione dell’organo esecutivo.
- Art. 239 comma 1 lettera d – relazione dei revisori dei conti .
- Art. 228 conto del bilancio
- Art. 229 conto economico
- Art. 230 conto patrimoniale
- Art. 231 relazione al rendiconto della gestione
- Art. 232 contabilità economica
- Art. 233 conto degli agenti contabili
- Art. 133 comma 1 e 4 – controllo di legittimità e redazione del conto da parte del commissario ad acta
- Art. 136 poteri sostitutivi per omissione o ritardi di atti pubblici
Ma cosa succede oggi se non si approva il conto consuntivo ovvero nel caso il commissario ad acta nominato in base alla previgente normativa approvi negativamente le risultanze del conto?
Ai fini di inquadrare giuridicamente tale evenienza è bene tenere presente che:
ü La eventuale “irrituale non approvazione del rendiconto ” che in diritto consiste in un “non facere” è espressione di “non azione di amministrazione attiva” e quindi non è contemplata nel vigente ordinamento giuridico a carico degli organi della P.A. né soprattutto a carico del Commissario ad Acta chiamato dal Tuel, prima della modifica della costituzione intervenuta con il decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002, a sostituirsi all’amministrazione elettiva per provvedere alla redazione ed approvazione del conto consuntivo nel termine di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico. (secondo il diritto comune chi ha ricevuto un mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che dovevano essere soddisfatti).
ü la normativa di cui all’art. 136 del Tuel 267, ma soprattutto i principi illustrati dalla sentenza 164/72 della Corte Costituzionale in relazione alla necessità di dover garantire attraverso l’emanazione di atti e interventi il funzionamento dell’ente , ricorrono qualora quest’ultimo per qualsiasi motivo non garantisse l’amministrazione ordinaria e/o dei suoi organi.
ü le delibere del commissario ad acta possono discostarsi dai risultati contabili presenti nel conto consuntivo, previa giustificazione delle modifiche apportate alle poste attive e/o passive iscritte nel bilancio consuntivo, ma certamente non possono tradursi in un disconoscimento del conto non ammettendo al discarico il conto del tesoriere. A parere di chi scrive infatti il “Commissario ad Acta al rendiconto della gestione” non può esimersi dall’approvare “il Conto del Tesoriere” almeno nelle risultanze di cassa attestate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Può stabilire poi, ricorrendone i presupposti di legge, di non approvare la gestione dei residui o magari assumere i provvedimenti conseguenti ai rilievi gestionali del Collegio dei Revisori. Si rammenta a tale proposito che anche il cassiere in quanto tale assume la qualifica di agente contabile nonostante il "nomen" attribuitogli di "servizio di cassa". ben poco si distingue infatti da quella tipica del "servizio di tesoreria". ( C.Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 9 ottobre 1997, n. 1312)
ü La riformanda legge 241/90 prevede l’onere per le P.A. di dover indicare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle relative deliberazioni, anche, allo scopo di poter consentire al destinatario del provvedimento l’esatta conoscenza ai fini della puntuale valutazione e per apportare le debite difese.
ü già il T.A.R. Basilicata con sentenza del 23/04/1986 n° 51 precisava che il controllo di legittimità, non può riguardare i controlli riservati all’amministrazione attiva.
ü L’abrogazione dell’art. 130 della costituzione elimina i controlli, all’espresso fine di esaltare l’autonomia degli enti locali. Appare ,allora, del tutto chiaro che le leggi ordinarie disciplinanti i controlli sugli atti degli enti locali siano divenute incompatibili con una normazione costituzionale che li abroga.
ü Il principio giuridico generale in tema di “ius superveniens”, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di diritto intertemporale che ciò disponga,la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St. VI, 7 aprile 1999,n.401).
ü Oggi così come stabilito dall’art. 134 della Costituzione secondo la formulazione apportata dall’art. 1 della richiamata legge costituzionale n° 3/2001 , “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Tale norma costituzionale statuisce pertanto che gli enti locali da un punto di vista ordinamentale, sono in posizione paritaria con le Regioni. Merita approfondimento la nomina dei commissari ad acta da parte del difensore civico regionale, ancorché avvenute prima delle modifiche costituzionali. Possono oggi legittimamente residuare, rispetto all’ex dettato dell’art. 130 e 134 della Cost. i poteri di nomina del commissario ad acta in capo al difensore civico regionale (organo della Regione oggi in posizione paritaria con i Comuni) , soprattutto in considerazione che il Difensore civico non nasce, a differenza del CORECO dalla normativa costituzionale e che il d.l. 22/2/2002 n.13 ha rimesso allo statuto dell’Ente e solo in via residuale al Prefetto, e non al Difensore Civico regionale, l’eventuale nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio?
Tanti interrogativi forse troppi in un campo delicato e vitale per la permanenza dell’Italia in Europa : quello delle autonomie locali . Il Tar Puglia con la sentenza in questione ha messo un punto fermo ma urge una inequivocabile chiarificazione del legislatore agli attuali troppi spunti dottrinari che si susseguono qua e là seminando confusione e disordine.
Pino Terracciano Ragioniere Capo di Marigliano
Note:
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a)Art. 1 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n.13
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
b)- art. 133 comma 4del Tuel 18/08/2000 n° 267 << Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. (…) >>
- art. 136 comma 1 del Tuel 18/08/2000 n° 267 <<Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”. >>
- art. 141 comma 2. << Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. >>
| Martedì 01 Settembre 2009 15:42 |
Quello del pagamento e della riscossione dei tributi è un problema di primaria importanza perché se le modalità non sono eque può incidere negativamente sull’attività delle aziende economiche ma anche sulla vita di ogni semplice cittadino-contribuente. Dai documenti acquisiti risulta che i rapporti fra la Serit ed i contribuenti sono sensibilmente migliorati.
Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale di Trapani, Peppe Poma, tirando le somme della seduta straordinaria ed aperta protrattasi per l’intera mattinata di ieri e nel corso della quale sono state dibattute le problematiche derivanti dall’attività della Serit Sicilia s.p.a. in materia di riscossione dei tributi. Alla riunione ha assistito una cinquantina di cittadini fra piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori che, in particolare attraverso la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, da diverso tempo (2004) sollecitano la modifica dell’attuale normativa e di ritornare al precedente metodo di pagamento
I documenti improvvisati – ha aggiunto il Presidente Poma – sono da escludere perché non servono a niente. La possibile soluzione passa invece attraverso l’attivazione di un tavolo di approfondimento che sia propedeutico ad un apposito protocollo d’intesa, con il coinvolgimento del Prefetto e la partecipazione dei sindacati di categoria e di tutte le altre parti in causa a cominciare dalla nostra deputazione di Parlamentari regionali e nazionali, oggi purtroppo assenti, ma che sono gli unici ad avere potestà di proposizione legislativa per cambiare la normativa attualmente in vigore. Al di là dei nostri compiti istituzionali – ha concluso Peppe Poma – la Provincia Regionale di Trapani, sia come Consiglio che come Amministrazione, non si tirerà indietro e fin dai prossimi giorni attiverò la Conferenza dei Capigruppo per un incontro operativo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed i parlamentari eletti nel nostro territorio.
Si ricorda che secondo la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, in rappresentanza della quale è intervenuto Angelo Di Girolamo, l’operato l’Ente di Riscossione Tributi “Serit Sicilia”, avendo cambiato le modalità di notifica delle cartelle esattoriali (sulla base dell’ultimo Decreto nazionale anticrisi), avrebbe causato la vera e propria rivolta dei cittadini-contribuenti, tanto che è stata avviata una petizione popolare per chiedere al Ministro delle Finanze, Tremonti, l’abolizione della stessa Serit Sicilia e degli altri Enti di riscossione tributi e di ritornare al precedente metodo di pagamento.
Infatti, il passaggio dalla tradizionale notifica, fatta dal messo incaricato presso le abitazioni dei contribuenti, alla notifica fatta attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di residenza, avrebbe fatto sì che gli interessati non vengano più a conoscenza dell’avviso di scadenza che li riguarda con la conseguenza che, in pochissimo tempo, il ritardato o mancato pagamento di una somma anche non ingente si trasforma in espropriazione e ipoteca sull’azienda, sull’abitazione o su altri beni per un valore di gran lunga superiore al dovuto. Ciò avrebbe già provocato centinaia di pignoramenti con forti ripercussioni sull’intera economia locale, tanto che i responsabili di circa 200 ditte sarebbero pronti a consegnare le chiavi delle loro aziende alla Camera di Commercio di Trapani.
Di Girolamo, inoltre, a sostegno delle richieste di “Nuova Tutela”, ha citato diverse sentenze, compresa una di quest’anno della Corte dei Conti, che metterebbero pesantemente in discussione il regolare comportamento della Serit Sicilia.
Oltre al Presidente del Consiglio Provinciale e all’esponente di “Nuova Tutela”, hanno preso parte al dibattito, nell’ordine, il capogruppo del PD, Salvatore Daidone, il Consigliere Giuseppe Angileri dell’MPA, Giuseppe Amodeo in rappresentanza dell’ADOC e di CGIL, CISL e UIL di categoria, Giuseppe Giammarinaro, Presidente della Commissione Finanze della Provincia, Giovanni Robino dell’Adiconsum, il Consigliere Enzo Chiofalo dell’MPA, Salvatore D’Angelo dell’ACU, il capogruppo dell’MPA Matteo Angileri, il Consigliere Giovanni Angelo (gruppo UDC), Martino Morsello di “Sicilia Libera”, l’Avv. Andrea Lentini di “Nuova Tutela”, Michele Angileri del Comitato Liberi Agricoltori, Giovanna Benigno, Consigliere del gruppo PDL, Ignazio Adragna (Movimento Agricolo Europeo), Paolo Ruggieri, Consigliere del PDL, ed il Vice Presidente della Provincia, On. Enzo Culicchia.
Da tutti gli interventi, anche se con considerazioni e giudizi più o meno pesanti, è praticamente emersa l’inderogabile necessità di giungere al più presto alla modifica delle modalità di riscossione dei tributi che in atto appaiono veramente vessatorie. Fortemente stigmatizzata anche l’assenza degli esponenti dei Governi nazionale e regionale e soprattutto dei Parlamentari nazionali e regionali eletti nella nostra provincia, dei quali il solo Livio Marrocco ha fatto pervenire un messaggio di giustificazione perché impegnato in altra sede. Pienamente condivisa ed elogiata, invece, l’iniziativa del Presidente Poma portata avanti in raccordo con la Conferenza dei Capigruppo.
Alla riunione odierna, ma senza intervenire, ha preso parte anche il Direttore Provinciale della Serit di Trapani, Dott. Salvatore Ciaravino.
Intanto, il Presidente Poma ha notificato oggi l’ordine del giorno della nuova sessione di lavori consiliari le cui sedute sono fissate, com’è noto, per i giorni 7 e 9 settembre, con inizio alle ore 10,30, e poi 15, 21 e 23 settembre, con inizio alle ore 16,30. Fra i punti più rilevanti, una delibera di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, al bilancio pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica per il triennio 2009/2011, il riconoscimento di due debiti fuori bilancio rispettivamente per una vertenza con l’impresa “Acquamar”, esecutrice di lavori di ripristino dei fondali antistanti le banchine del porto peschereccio di Trapani, e per un pagamento a “Fortuna Editori”, la richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta avanzata nello scorso mese di aprile dalla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la designazione di un componente supplente in seno alla Commissione Elettorale Circondariale di Marsala con competenza sui Comuni di Marsala, Pantelleria, Salemi, Vita e Petrosino, la sostituzione di un componente della Commissione Consiliare “Vigilanza per la tutela e la garanzia del Diritto di Accesso” a seguito delle dimissioni del Consigliere Giuseppe Angileri (MPA).
GAZZETTA UFFICIALE PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
105 decreto
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Delia e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1934 del 30 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Delia, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 4769 del 27 giugno 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha comunicato che il consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 4144 del 6 giugno 2007, prorogata con nota prot. n. 4491 del 19 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 4898 del 2 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 29 del 2 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;
Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere del parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Delia e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Delia (CL) è sciolto.
Art. 2
La dr.ssa Maria Letizia Diliberti è nominata commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv. 2°/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Delia.Palermo, 31 luglio 2007.
3-set-2009
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Maletto e nomina del commissario straordinario.
Decreto 072
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1707 del 28 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Maletto, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha comunicato che il consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 5911 del 14 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 33 del 12 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Maletto, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere dal parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Maletto e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Maletto (CT) è sciolto.
Art. 2
Il dr. Silvia Gianni è nominato commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Maletto.
Palermo, 31 luglio 2007.
Si sblocca l’iter per il bonus alle famiglie numerose. L’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, ha firmato il decreto che assegna ai Comuni dell’Isola 3,3 milioni di euro da erogare alle 3.738 famiglie, con almeno 4 figli, che avevano presentato la domanda in base al bando pubblicato nell’agosto del 2008.
“Si tratta di un contributo di 882,82 euro a nucleo familiare - spiega l’assessore Chinnici - che viene assegnato in virtù di un accordo sottoscritto tra il dipartimento nazionale per le Politiche della famiglia e il ministero della Salute, in attuazione dell’intesa tra regioni ed enti locali”.
L’iter del procedimento era rimasto bloccato a seguito di un ricorso amministrativo presentato dall’Associazione nazionale famiglie numerose, che contestava i criteri per la partecipazione al bando, in particolare il requisito che i figli dovessero essere minorenni. In primo grado, il Tar aveva dato ragione all’associazione, ma il Consiglio di giustizia amministrativa ha ribaltato la sentenza.
“Abbiamo deciso - continua l’assessore - di dare corso all’istruttoria già avviata, per non ritardare ulteriormente i pagamenti, ma posso annunciare fin da ora che i criteri del prossimo bando verranno rivisti, per consentire la partecipazione di un maggior numero di persone”.
I pagamenti ai nuclei familiari verranno effettuati direttamente dai comuni di appartenenza, che hanno gestito le istruttorie delle domande e fatto pervenire le richieste all’assessorato. Tra i capoluoghi svetta Palermo (576 famiglie numerose), seguita da Catania (301) Messina (110), Trapani (82), Caltanissetta (55). Tra i comuni più piccoli spicca Adrano, in provincia di Catania (93 richieste). Seguono Gela (Cl) con 66 istanze, due comuni del palermitano, Carini e Monreale, rispettivamente con 68 e 55 famiglie numerose. Ecco completo con il numero delle relative famiglie beneficiarie.
............
Isola delle Femmine (9), .........
Fabio De Pasquale
Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita a

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Delia, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
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qui in wmv]Una collina radioattiva in Calabria. La conferma arriva dalle analisi svolte. Ed è mistero su cosa sia sepolto in una zona dove si registra un allarmante aumento di tumori.Servizio di Alessio Zucchini e Alessandra Di Tommaso dall'edizione delle 20.00 del 31 agosto 2009
Ecco alcuni scatti dei luoghi di cui ha parlato l'Espresso del 20 agosto scorso ed il Tg1 di domenica 31 agosto, edizione delle 20.
Testo completo
mercoledì 2 settembre 2009
La Procura di Paola e’ molto preoccupata per i forti sospetti sulla presenza di scorie radioattive nel torrente Oliva e nella zona di Aiello Calabro, nel basso tirreno cosentino.
Il capo degli uffici di Procura, Bruno Giordano chiede aiuto alle istituzioni per procedere alla bonifica del sito. ”Al momento non sappiamo quanti elementi tossici ci sono -dice- ne’ se sono contenuti in fusti o sono stati sversati nel terreno. Io non posso mandare nessuno a scavare perche’ metterei in grave pericolo la salute degli operai, sarebbe una condanna a morte”.
Il dato oggettivo, confermato dalle analisi dell’Arpacal, dal Noe e dai vigili del fuoco, e’ che c’e’ un valore radioattivo da 3 a 6 volte superiore alla norma e sono stati individuati alcuni radionuclidi di natura artificiale, come il celsio e lo stronzio. Gli elementi sospetti si trovano alla base di una cava che e’ stata chiusa agli inizi degli anni ‘90. Si pensa che proprio da quel momento i rifiuti tossici abbiano fatto ingresso nella zona. Il proprietario pero’ e’ morto. Alla base del sito sono stati eseguiti altri carotaggi che hanno rilevato la presenza di altri elementi non radioattivi ma comunque altamente inquinanti come il mercurio. Negli anni passati c’e’ stato un aumento statistico di morti per cancri e leucemie. Un dato che secondo la Procura di Paola e’ collegabile alla presenza delle scorie tossiche nella zona.
Fonte:L'Altro
Pubblicato da NON MI ARRENDO a
9/02/2009 04:18:00 PM
Calabria al veleno
Un'area radioattiva a pochi chilometri dal luogo del naufragio della motonave Rosso. Il sospetto di altri traffici di sostanze tossiche via mare. Con una grave minaccia per la salute
Le ultime scoperte degli investigatori.
UNA COLLINA RADIOATTIVA IN CALABRIA. LA CONFERMA ARRIVA DALLE ANALISI SVOLTE. ED E' MISTERO SU COSA SIA SEPOLTO IN UNA ZONA DOVE SI REGISTRA UN ALLARMANTE AUMENTO DI TUMORI Il mistero della motonave Rosso e lintreccio di veleni sulla costa calabrese.
Alla fine è emerso il peggio del peggio. Si è trovata un’area collinare, a pochi chilometri dal litorale cosentino, contaminata dalla radioattività. Si è scoperto che in quella stessa zona è avvenuto lo smaltimento di rifiuti tossici provenienti dalle lavorazioni industriali. Sono spuntate testimonianze che collegano questi ritrovamenti a traffici, via mare, di scorie pericolose. E soprattutto, si è riscontrato nei comuni limitrofi l’aumento dei tumori maligni, con un pericolo a tutt’oggi incombente sulla popolazione.
Una vicenda terribile che parte il 14 dicembre 1990 dalla spiaggia di Formiciche, Calabria, mezz’ora di macchina a nord di Lamezia Terme. Pochi ombrelloni sparsi, turismo familiare e l’azzurro tenue del mare costeggiato dalla ferrovia. Qui, 19 anni fa, si è arenata davanti agli occhi perplessi dei residenti la motonave Rosso.
Secondo l’armatore Ignazio Messina, si trattò di un incidente provocato dal mare in burrasca. Ai magistrati, invece, venne il dubbio che a bordo ci fossero sostanze tossiche o radioattive: bidoni che avrebbero dovuto essere smaltiti sui fondali marini, e che causa maltempo sarebbero finiti sulla costa, per poi sparire nell’entroterra.
A lungo, come riferito in numerosi articoli da “L’espresso”, gli investigatori hanno cercato di scoprire la verità. Sia sul carico della Rosso, sia sulle altre carrette del mare: imbarcazioni in condizioni pietose, mandate a picco nel Mediterraneo colme di scorie. Un lavoro segnato da mille ostacoli e costanti minacce.
Il 13 dicembre 1995, dentro questo scenario, è morto in circostanze più che sospette il capitano di corvetta Natale De Grazia, consulente chiave della procura di Reggio Calabria. E intanto, dall’intreccio tra Italia e altre nazioni (europee e non, comunque disposte a tutto per smaltire pattume tossico) sono uscite le figure di agenti segreti, politici ai massimi livelli, faccendieri massoni e onorati membri della ‘ndrangheta.
Ma nonostante le migliaia di verbali, di indizi, di indicazioni sui presunti luoghi di occultamento, non si è raggiunta per anni la certezza. Ancora il 13 maggio scorso, il gip Salvatore Carpino si è trovato ad archiviare il sospetto di affondamento doloso e truffa pendente sugli armatori Messina. E loro hanno festeggiato: dichiarando che quest’atto chiude una stagione di “accuse infondate, calunnie, subdole diffamazioni e campagne stampa fondate sul nulla”.
Tutto a posto dunque? Nessuno ha trafficato via mare in rifiuti nucleari? Nessuno, soprattutto, è più autorizzato a ipotizzare retroscena inconfessabili per il caso “Rosso”? La risposta è no, purtroppo: niente è ancora tranquillo in Calabria.
Poco è stato definitivamente chiarito, in questa storia, e il primo a riconoscerlo è il procuratore capo di Paola, Bruno Giordano: il quale non soltanto sta continuando a indagare, ma ha trovato quello che si sospettava da anni: appunto la presenza, a pochi chilometri dalla spiaggia di Formiciche, sulla strada provinciale 53 che sale in collina, di un’area radioattiva.
“Prudenza e determinazione”, sono comunque le parole d’ordine. “Anzi: ancora più prudenza che determinazione”, si corregge Giordano. Teme si scateni il panico, in quest’angolo di campagna che prende i nomi di Petrone-Valle del Signore e Foresta, e che è incastrato tra i comuni di Aiello Calabro e Serra d’Aiello, lungo il greto del fiume Oliva.
Già nel 2004, l’Arpacal (Agenzia regionale protezione ambiente calabrese) aveva qui scoperto metalli pesanti e granulato di marmo, utilizzato dalla malavita per schermare la radioattività.
Allora, il perito Ornelio Morselli certificò la presenza eccedente di rame e zinco, ma anche di policlorobenzeni (Pcb) con “caratteristiche tossicologiche analoghe alle diossine”.
Se a questo si somma che un funzionario dell’ex genio civile, ha ammesso di avere visto un fusto nella briglia del fiume Oliva, si capisce perché l’ex pm di Paola, Francesco Greco, abbia ipotizzato un nesso tra il ritrovamento dei rifiuti e la motonave Rosso; e più in generale, un legame tra le sostanze tossiche e i traffici marittimi.
Una tesi che qualcuno ha cercato di catalogare come azzardata, ma che oggi, con il ritrovamento di un documento inedito, assume tutt’altro spessore. Nel 2005, infatti, un investigatore della procura di Paola ha accompagnato al fiume Oliva Amerigo Spinelli, poliziotto municipale di Amantea (paesino accanto alla spiaggia di Formiciche).
E nella sua relazione finale, ha scritto: “Spinelli indicò un’area che (…) corrisponde al greto della località Valle del Signore ed aree adiacenti “. Di più: Spinelli ha riferito “che un’ampia zona compresa tra la predetta zona e almeno 200 metri a ovest (…) era stata interessata dal deposito di rifiuti/materiali derivanti dallo smantellamento della motonave Rosso”.
In seguito, la magistratura ha indagato tra Aiello Calabro e Serra d’Aiello, Amantea e San Pietro in Amantea. Ha cercato riscontri, materiali, tutto pur di inquadrare la situazione. E infatti, nel 2007, è arrivato il secondo colpo di scena, anch’esso sconosciuto fino a questo momento.
Due ufficiali hanno notato dei camion che prelevavano terreno dai torrenti Catocastro e Valle del Signore (affluente dell’Oliva) per il ripascimento delle coste. E quando hanno ispezionato le spiagge interessate, hanno trovato svariati oggetti ferrosi, tra i quali un “coperchio (…) presumibilmente appartenente a un fusto”, pezzi di lamiera e “quattro tubi di diverso diametro” che “possono essere ricondotti, verosimilmente, a parte delle protezioni in uso sui traghetti Ro-Ro”: navi come la Rosso, con lo sportello ad hoc per imbarcare i carichi su ruote.
A questo punto, l’ispettore che due anni prima aveva accompagnato Spinelli al fiume Oliva, è tornato in azione: ha svolto un nuovo sopralluogo, ha confrontato quel panorama con le fotografie scattate dagli ufficiali, e ha messo nero su bianco: “Con certezza posso dire che i due siti coincidono, e (che il perimetro) è individuato in agro di Aiello Calabro, località Valle del Signore e aree adiacenti”.
In altre parole, è probabile che i rifiuti tossico-radioattivi abbiano viaggiato per mare, e siano stati occultati qui. La stessa conclusione, d’altronde, suggerita da altri indizi concordanti. Il primo, a cavallo tra il 2007 e il 2008, è che l’Arpacal e il perito Morselli hanno riscontrato in profondità a Foresta agro di Serra d’Aiello, la presenza di Cesio 137 (lo stesso fuoriuscito da Chernobyl).
Il secondo indizio, datato novembre 2008, è che grazie ai carotaggi “nelle immediate adiacenze della briglia del fiume Oliva”, si è trovato un sarcofago (di dimensioni ancora ignote) in cemento a circa 10 metri di profondità. E all’interno, scrivono i consulenti della procura, “c’erano concentrazioni elevate di mercurio”, presente anche in altri campioni.
Da qui, parte l’ultima svolta di questo incubo. Dalla testardaggine con cui il procuratore Giordano insegue reati che vanno dal disastro ambientale all’avvelenamento delle acque.
“Questioni fondamentali sotto il profilo della pubblica tranquillità “, le definisce. Per questo, a fine 2008, ha incaricato l’università della Calabria e il Cnr di sondare, con cartografie satellitari, eventuali anomalie termiche nell’entroterra calabro (segno di radioattività). E il 17 febbraio è arrivata la risposta: positiva.
Le anomalie ci sono, addirittura “evidenti ” a Serra d’Aiello: proprio nella zona “prospiciente al fiume Oliva”. Tanta è la delicatezza del problema, da richiedere un controllo diretto sul terreno, con il supporto del reparto Nbcr (Nucleare batterico chimico radiometrico) dei Vigili del fuoco di Cosenza e Catanzaro.
E gli esiti sono tanto gravi quanto inequivocabili: “Il monitoraggio ha permesso di individuare limitate seppur significative anomalie di radioattività”. Il 2 marzo seguente, l’Arpacal ha trasmesso alla procura “l’esito delle analisi radiometriche campali” attorno al fiume Oliva. Ed è giunta l’ennesima conferma, supportata dai rilievi in una vecchia cava che “si estende per 200-300 metri dalla provinciale 53, al chilometro sei”, di fianco all’Oliva.
Il risultato è che ci sono tracce di contaminazione. Non solo: ci sono “radionuclidi artificiali” che “non dovrebbero normalmente essere presenti nel terreno”. Ma sono stati rilevati. Ecco perché, sempre Arpacal, ha suggerito ai magistrati di svolgere ancora accertamenti, per “escludere un qualsiasi aumento del rischio alla popolazione, soprattutto di inalazione e/o ingestione”.
Ed ecco perché, in questo contesto, assume speciale rilevanza la consulenza di Giacomino Brancati, dirigente del settore prevenzione nel Dipartimento calabrese per la tutela della salute. Il quale, in un documento di 300 pagine, segnala espressamente “l’esistenza di un pericolo attuale per la popolazione residente nei territori dei comuni di Amantea, San Pietro in Amantea e Serra d’Aiello, circostante al letto del fiume Oliva a sud della località Foresta (centri di Campora San Giovanni, Coreca e Case sparse, comprese tra il mare e Foresta)”. Un allarme, dice Brancati, “dovuto alla presenza di contaminanti ambientali capaci di indurre patologie tumorali e non”, a cui va sommato “un consistente danno ambientale”.
Possibile, con queste premesse, infilare la vicenda in un faldone e seppellirla in archivio? Ha senso trascurare i segnali che rievocano il mistero della motonave Rosso? Risponderanno nel merito la Protezione civile, i carabinieri del Noe e il ministero dell’Ambiente: tutti consultati dal procuratore Giordano.
Nel frattempo, è il caso di ricordare un ultimo dettaglio. Il 9 giugno 2005, “L’espresso” ha pubblicato il dossier di un ex boss della ‘ndrangheta che si accusò di avere affondato, d’accordo con il clan Muto, carrette del mare zeppe di sostanze tossiche.
Tra le navi, ne indicava tre che transitavano “al largo della costa calabrese, in corrispondenza di Cetraro, provincia di Cosenza”. E proprio in questo tratto di mare, a 487 metri di profondità, l’Arpacal ha individuato il 14 dicembre scorso un “rilievo di forma ellittico/circolare”, lungo “circa 80 metri e largo non più di 50, che si eleva rispetto alle profondità medie circostanti di circa 4 metri”.
Guarda caso, agli investigatori risulta che il titolare della vecchia cava accanto al fiume Oliva (oggi defunto) fosse taglieggiato dagli ‘ndranghetisti Muto. «L’ennesima traccia del meccanismo di smaltimento illegale “, dicono. “L’ennesimo passo verso una verità scomoda”.
di Riccardo Bocca
Ha collaborato Paolo Orofino
espresso.repubblica.it
Cortese e Saccomanno, Cpr PRC-SE Calabria: VICENDA VERGOGNOSA E SPORCA QUELLA DELLA "JOLLY ROSSO"!
Pubblichiamo il comunicato di Cortese e Saccomanno apparso su Facebook qualche ora fa:
Speriamo vivamente che, questa volta, la Procura di Paola faccia sul serio e possa finalmente andare fino in fondo. Quella della "Jolly Rosso" è una vicenda davvero vergognosa e assai sporca. La sporcizia di questa storia, consiste nel fatto che lo smaltimento illecito di materiale tossico e radioattivo, delle scorie di quelle produzioni di morte che, già di per se stesse, andrebbero soppresse immediatamente in un mondo che volesse definirsi "giusto", è in realtà un affare gigantesco dove, pure essendo le consorterie del malaffare a farla da padrone, si accomunano pezzi interi di servizi segreti, di capitalismo predone e, addirittura, di governi di tutte le parti del mondo. Questa della "Jolly Rosso" è solo la più eclatante delle rappresentazioni del ginepraio inestricabile che sono gli affondamenti, presenti, passati e futuri, delle cosiddette carrette del mare e dei loro carichi di morte scaricati in acqua, a volte persino insabbiati nei fondali e, alla bisogna, tranquillamente anche sulla terraferma. In realtà, chissà quante di questi bastimenti velenosi sono stati affondati solo nel nostro tirreno cosentino, con conseguente, ed esponenziale, aumento delle patologie tumorali e letali in genere. Siamo di fronte ad un vero e proprio caso emblematico in cui, per fare soldi, non si guarda più in faccia nessuno, non ci si cura della qualità della vita della gente onesta e per bene, soprattutto da parte di quegli stessi poteri forti che già condizionano pesantemente la nostra esistenza e, continuamente, vorrebbero piegare, e piegano la nostra stessa coscienza. Che indaghi, dunque, la procura di Paola, che riesca, magari, a sollevare il velo, non solo sulle consorterie criminali che, spesso e volentieri, sono coloro che compiono il lavoro sporco, ma anche su quei livelli, di borghesia mafiosa e di istituzioni deviate che lucrano sulla morte altrui, e su quei pezzi di servizi segreti che hanno coperto, e coprono, questo vergognoso e immenso affare. E che affronti anche le responsabilità etiche e penali di quella mala-politica che anziché spingere per il raggiungimento della verità si è sempre maggiormente preoccupata per la presunta salvaguardia dell'economia turistica locale salvo passare poi all'incasso in termini clientelari ed elettorali. Lo faccia, la Procura, anche per il rispetto e la considerazione che tutti i cittadini per bene hanno di quel movimento di lotta, spontaneo e generoso che, negli anni passati, con encomio, ma contro mille diversi ostacoli e interessi, si è battuto e, siamo certi, è ancora disposto a battersi. Per quanto ci riguarda, con umiltà ma anche con determinazione, come abbiamo dimostrato di esserci, come organizzazione ma anche personalmente, in passato, ci saremo ancora senza nessun indugio.
Paola (CS) Lucio Cortese e Francesco Saccomanno - Comitato politico regionale Prc- Se
SELVAGGIA AGGRESSIONE AL CANDIDATO SINDACO RUBINO ANTONINO
Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita a

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“In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l’iter per lo scioglimento dell’assemblea”.
Lo afferma l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l’aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell’assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l’assessorato ha già provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari. Per Ustica, invece, il relativo iter è ancora all’inizio.
“La legge - riprende l’assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l’assessorato è stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell’Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perché la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge è chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto dovuto"
”In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l’iter per lo scioglimento dell’assemblea”.
Lo afferma l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l’aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell’assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l’assessorato ha già provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari. Per Ustica, invece, il relativo iter è ancora all’inizio.
“La legge - riprende l’assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l’assessorato è stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell’Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perché la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge è chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto dovuto”.
Palermo, 2 set - ''In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l'iter per lo scioglimento dell'assemblea''. Lo afferma l'assessore regionale siciliano della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l'aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell'assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell'Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l'assessorato ha gia' provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari.
Per Ustica, invece, il relativo iter e' ancora all'inizio.
''La legge - riprende l'assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l'assessorato e' stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell'Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - ricorda - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perche' la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge e' chiara: in caso di inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale e' un atto dovuto''.
dod/rus/alf
Sabato 29 Agosto 2009 17:17
L'assessorato regionale agli Enti Locali ha sospeso il Consiglio comunale di Erice, dopo la bocciatura del bilancio di previsione 2009 avvenuta nella seduta dello scorso 11 agosto. Il provvedimento regionale anticipa lo scioglimento dell'assemblea che sara' formalizzato solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione di un apposito decreto. Il bilancio di previsione e' stato approvato di recente da un commissario ad acta nominato dalla Regione, Giovanni Dionisio, che non avrebbe rilevato motivazioni di carattere tecnico-contabile nella bocciatura da parte del Consiglio comunale. Lo stesso commissario ha approvato anche il bilancio triennale 2009/2011. Nella prossima seduta consiliare, che era stata fissata per il primo settembre, l'assemblea avrebbe dovuto riunirsi per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, Giacomo Tranchida: un documento di quattro pagine con una serie di contestazioni mosse al primo cittadino e che, se approvato da 13 consiglieri, avrebbe portato alla decadenza del sindaco e a nuove elezioni il prossimo anno.Sulla vicenda è intervenuto il Senatore Antonio D'Alì:«Per i funzionari dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali la democrazia, in provincia di Trapani, pare sia un optional. La proposta di sospensione, per l’eventuale consequenziale scioglimento del Consiglio Comunale di Erice, al di là degli artifizi formali nel susseguirsi delle varie notifiche che non mancheranno di essere posti in rilievo in un eventuale giudizio amministrativo, evidenzia una interpretazione della norma che risulta completamente opposta all’analogo caso verificatosi lo scorso anno al Comune di Favignana. Qui l'interpretazione della norma investe, per altro, una realtà politica di notevoli dimensioni e di ben nota contrapposizione tra maggioranza consiliare ed il sindaco e la decisione non può che impegnare profili politici più complessivi e più complessi. Se leggerezza vi è stata da parte di alcuni consiglieri comunali nel bocciare il bilancio (…e non vogliamo pensare ad atteggiamenti maliziosi!), certamente essa è stata indotta da procedure anomale all'interno del comune e per comportamento dei funzionari (bisognerà capirne le motivazioni!). Riteniamo che, superata la fase della sospensione, sulla quale l’assessore agli Enti Locali ha ritenuto di dover procedere in osservanza letterale della norma, prima di giungere al definitivo scioglimento di esclusiva competenza del Presidente della Regione, Salvatore Lombardo, che deve firmare il relativo decreto, occorra una più profonda riflessione sui fatti e sulle conseguenze. Il Presidente Lombardo sono certo non vorrà prendersi la responsabilità di sospendere la democrazia in un comune come Erice; è evidente che la norma non aveva previsto casi di questa eclatante conseguenza. Occorre considerare la possibilità di una modifica perchè in caso di scioglimento del consiglio si possa tornare al voto al primo turno utile, così come già prevede la legge nazionale. Una riflessione, dunque, che dovrà avere anche un valore politico e che vada oltre l’interpretazione dei funzionari degli Enti Locali: la permanenza in carica di un sindaco senza contraltare politico nel consiglio comunale, limita la democrazia e non può essere consentita in maniera meccanicistica senza considerare i riflessi nell'azione amministrativa per un lungo periodo su un territorio di grande rilevanza demografica e urbanistica. Riteniamo che il periodo dei podestà sia terminato 65 anni fa e non ci siano le motivazioni per reintrodurlo ma, anzi, tutte le preoccupazioni per evitarlo ed esorcizzarlo».
Commento Nota di Giuseppe Terracciano
La vicenda culminata nella tempestiva sentenza n° 5749/2001 del T.A.R. PUGLIA, Seconda sezione definisce, per la prima volta, la posizione della magistratura amministrativa sugli effetti delle recenti modifiche costituzionali rispetto alla formazione degli atti di approvazione dei rendiconti della gestione degli enti locali. Nella sentenza viene affermato il principio giuridico generale in tema di ius superveniens, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di diritto intertemporale, la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St., VI, 7 aprile 1999, n°401).
La posizione del giudice amministrativo avrà senz’altro degli strascichi dottrinari visto che attualmente in Italia esistono svariate correnti di pensiero che rendono l’applicazione delle norme da parte degli operatori ancora più incerte e capziose. Si è affermato che la legge 3/2001 ha abrogato solo i controlli sugli atti da parte del Coreco ma non anche i controlli sugli organi ma a dire il vero il Decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. n° 47 del 25/02/2002
–art. 1
a), ha determinato una nuova fattispecie che sconvolge ulteriormente il già collassato Tuel 267 del 18/08/2000 specie per i riflessi che dovrebbero conseguire sulle nomine dei commissari ad acta per i consuntivi . Infatti fino ad oggi per il combinato disposto dagli artt. 133 comma 4 e 136 comma 1 e 141 comma 2 del Tuel 18/08/2000 n° 267
b) i Coreco avevano competenza per la nomina del commissario ad acta nel caso di mancata adozione del bilancio di previsione o delle modificazioni a seguito di annullamento del rendiconto della gestione da parte dell’organo tutorio, mentre il Difensore Civico Regionale nella sola evenienza del ritardato adempimento o della mancata adozione del rendiconto della gestione - atto obbligatorio per legge. Ora il decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13 art. 1 sposta i poteri del Coreco, di nomina del commissario ad acta per la predisposizione dello schema di bilancio della giunta o per l’approvazione del bilancio in caso di mancata adozione da parte del Consiglio Comunale, in capo al Prefetto se non diversamente disciplinato dallo Statuto dell’Ente. Senza alcun dubbio sia il novellato provvedimento governativo decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13 art. 1 e sia la sentenza n° 5749/2001 del T.A.R. PUGLIA produrranno consistenti innovazioni nella peculiare gestione dei poteri sostitutivi anche in riferimento ai conti consuntivi degli enti locali. Per comprendere meglio gli effetti che deriveranno dall’applicazione della nuova disciplina è necessario prima definire compiutamente :
Conto Consuntivo e suo impianto normativo
ü Fin dagli antichi tempi, sono stati istituiti, presso tutti i popoli, organi per l’ordinata gestione dei conti dello Stato e dei Comuni e per il controllo delle erogazioni dei fondi stessi risultanti da un documento obbligatorio: il rendiconto.
ü Nel rendere i conti, si estrinseca quindi una delle funzioni più importanti dell’Amministrazione Pubblica, quella cioè intesa ad indicare il cammino percorso a rilevare i mezzi adoperati per compierlo ed a stabilire i risultati conseguiti.
ü Il rendiconto è, pertanto, quel documento che ha lo scopo di fare conoscere i risultati di una data gestione considerati in se stessi e nelle cause che li hanno prodotti. Esso può considerarsi “uno strumento” di controllo consecutivo e susseguente destinato ad esporre gli effetti delle operazioni compiute in relazione al bilancio di previsione finanziaria , al patrimonio dell’ente ed alla gestione economica.
ü La resa del conto assume nelle Pubbliche Amministrazioni grande importanza perché secondo il diritto comune chi ha ricevuto un mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che dovevano essere soddisfatti.
ü La materia del conto per gli enti locali era disciplinata dagli artt. 302 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1934 e art. 184 del regolamento del 1911 e riguardava anche la compilazione di ufficio e la successiva approvazione. La circolare Ministero dell’Interno n° 15200-10 del 14 ottobre 1901 punto 3 delle avvertenze chiariva: << I consigli comunali devono discutere e deliberare i conti (…) >>
ü La vigente disciplina per l’approvazione del conto consuntivo (rendiconto della gestione) è principalmente racchiusa, salvo norme residuali di alcune leggi sfuggite nel Tuel 18/08/2000 n° 267 e nel DPR 194/1996. In particolare il Titolo VI del Tuel “ Rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione ” disciplina le fasi di approvazione del rendiconto della gestione:
- art. 227 – rendiconto della gestione
- art. 151 comma 6 – relazione dell’organo esecutivo.
- Art. 239 comma 1 lettera d – relazione dei revisori dei conti .
- Art. 228 conto del bilancio
- Art. 229 conto economico
- Art. 230 conto patrimoniale
- Art. 231 relazione al rendiconto della gestione
- Art. 232 contabilità economica
- Art. 233 conto degli agenti contabili
- Art. 133 comma 1 e 4 – controllo di legittimità e redazione del conto da parte del commissario ad acta
- Art. 136 poteri sostitutivi per omissione o ritardi di atti pubblici
Ma cosa succede oggi se non si approva il conto consuntivo ovvero nel caso il commissario ad acta nominato in base alla previgente normativa approvi negativamente le risultanze del conto?
Ai fini di inquadrare giuridicamente tale evenienza è bene tenere presente che:
ü La eventuale “irrituale non approvazione del rendiconto ” che in diritto consiste in un “non facere” è espressione di “non azione di amministrazione attiva” e quindi non è contemplata nel vigente ordinamento giuridico a carico degli organi della P.A. né soprattutto a carico del Commissario ad Acta chiamato dal Tuel, prima della modifica della costituzione intervenuta con il decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002, a sostituirsi all’amministrazione elettiva per provvedere alla redazione ed approvazione del conto consuntivo nel termine di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico. (secondo il diritto comune chi ha ricevuto un mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che dovevano essere soddisfatti).
ü la normativa di cui all’art. 136 del Tuel 267, ma soprattutto i principi illustrati dalla sentenza 164/72 della Corte Costituzionale in relazione alla necessità di dover garantire attraverso l’emanazione di atti e interventi il funzionamento dell’ente , ricorrono qualora quest’ultimo per qualsiasi motivo non garantisse l’amministrazione ordinaria e/o dei suoi organi.
ü le delibere del commissario ad acta possono discostarsi dai risultati contabili presenti nel conto consuntivo, previa giustificazione delle modifiche apportate alle poste attive e/o passive iscritte nel bilancio consuntivo, ma certamente non possono tradursi in un disconoscimento del conto non ammettendo al discarico il conto del tesoriere. A parere di chi scrive infatti il “Commissario ad Acta al rendiconto della gestione” non può esimersi dall’approvare “il Conto del Tesoriere” almeno nelle risultanze di cassa attestate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Può stabilire poi, ricorrendone i presupposti di legge, di non approvare la gestione dei residui o magari assumere i provvedimenti conseguenti ai rilievi gestionali del Collegio dei Revisori. Si rammenta a tale proposito che anche il cassiere in quanto tale assume la qualifica di agente contabile nonostante il "nomen" attribuitogli di "servizio di cassa". ben poco si distingue infatti da quella tipica del "servizio di tesoreria". ( C.Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 9 ottobre 1997, n. 1312)
ü La riformanda legge 241/90 prevede l’onere per le P.A. di dover indicare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle relative deliberazioni, anche, allo scopo di poter consentire al destinatario del provvedimento l’esatta conoscenza ai fini della puntuale valutazione e per apportare le debite difese.
ü già il T.A.R. Basilicata con sentenza del 23/04/1986 n° 51 precisava che il controllo di legittimità, non può riguardare i controlli riservati all’amministrazione attiva.
ü L’abrogazione dell’art. 130 della costituzione elimina i controlli, all’espresso fine di esaltare l’autonomia degli enti locali. Appare ,allora, del tutto chiaro che le leggi ordinarie disciplinanti i controlli sugli atti degli enti locali siano divenute incompatibili con una normazione costituzionale che li abroga.
ü Il principio giuridico generale in tema di “ius superveniens”, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di diritto intertemporale che ciò disponga,la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St. VI, 7 aprile 1999,n.401).
ü Oggi così come stabilito dall’art. 134 della Costituzione secondo la formulazione apportata dall’art. 1 della richiamata legge costituzionale n° 3/2001 , “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Tale norma costituzionale statuisce pertanto che gli enti locali da un punto di vista ordinamentale, sono in posizione paritaria con le Regioni. Merita approfondimento la nomina dei commissari ad acta da parte del difensore civico regionale, ancorché avvenute prima delle modifiche costituzionali. Possono oggi legittimamente residuare, rispetto all’ex dettato dell’art. 130 e 134 della Cost. i poteri di nomina del commissario ad acta in capo al difensore civico regionale (organo della Regione oggi in posizione paritaria con i Comuni) , soprattutto in considerazione che il Difensore civico non nasce, a differenza del CORECO dalla normativa costituzionale e che il d.l. 22/2/2002 n.13 ha rimesso allo statuto dell’Ente e solo in via residuale al Prefetto, e non al Difensore Civico regionale, l’eventuale nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio?
Tanti interrogativi forse troppi in un campo delicato e vitale per la permanenza dell’Italia in Europa : quello delle autonomie locali . Il Tar Puglia con la sentenza in questione ha messo un punto fermo ma urge una inequivocabile chiarificazione del legislatore agli attuali troppi spunti dottrinari che si susseguono qua e là seminando confusione e disordine.
Pino Terracciano Ragioniere Capo di Marigliano
Note:
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a)Art. 1 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n.13
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
b)- art. 133 comma 4del Tuel 18/08/2000 n° 267 << Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. (…) >>
- art. 136 comma 1 del Tuel 18/08/2000 n° 267 <<Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”. >>
- art. 141 comma 2. << Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. >>
| Martedì 01 Settembre 2009 15:42 |
Quello del pagamento e della riscossione dei tributi è un problema di primaria importanza perché se le modalità non sono eque può incidere negativamente sull’attività delle aziende economiche ma anche sulla vita di ogni semplice cittadino-contribuente. Dai documenti acquisiti risulta che i rapporti fra la Serit ed i contribuenti sono sensibilmente migliorati.
Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale di Trapani, Peppe Poma, tirando le somme della seduta straordinaria ed aperta protrattasi per l’intera mattinata di ieri e nel corso della quale sono state dibattute le problematiche derivanti dall’attività della Serit Sicilia s.p.a. in materia di riscossione dei tributi. Alla riunione ha assistito una cinquantina di cittadini fra piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori che, in particolare attraverso la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, da diverso tempo (2004) sollecitano la modifica dell’attuale normativa e di ritornare al precedente metodo di pagamento
I documenti improvvisati – ha aggiunto il Presidente Poma – sono da escludere perché non servono a niente. La possibile soluzione passa invece attraverso l’attivazione di un tavolo di approfondimento che sia propedeutico ad un apposito protocollo d’intesa, con il coinvolgimento del Prefetto e la partecipazione dei sindacati di categoria e di tutte le altre parti in causa a cominciare dalla nostra deputazione di Parlamentari regionali e nazionali, oggi purtroppo assenti, ma che sono gli unici ad avere potestà di proposizione legislativa per cambiare la normativa attualmente in vigore. Al di là dei nostri compiti istituzionali – ha concluso Peppe Poma – la Provincia Regionale di Trapani, sia come Consiglio che come Amministrazione, non si tirerà indietro e fin dai prossimi giorni attiverò la Conferenza dei Capigruppo per un incontro operativo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed i parlamentari eletti nel nostro territorio.
Si ricorda che secondo la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, in rappresentanza della quale è intervenuto Angelo Di Girolamo, l’operato l’Ente di Riscossione Tributi “Serit Sicilia”, avendo cambiato le modalità di notifica delle cartelle esattoriali (sulla base dell’ultimo Decreto nazionale anticrisi), avrebbe causato la vera e propria rivolta dei cittadini-contribuenti, tanto che è stata avviata una petizione popolare per chiedere al Ministro delle Finanze, Tremonti, l’abolizione della stessa Serit Sicilia e degli altri Enti di riscossione tributi e di ritornare al precedente metodo di pagamento.
Infatti, il passaggio dalla tradizionale notifica, fatta dal messo incaricato presso le abitazioni dei contribuenti, alla notifica fatta attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di residenza, avrebbe fatto sì che gli interessati non vengano più a conoscenza dell’avviso di scadenza che li riguarda con la conseguenza che, in pochissimo tempo, il ritardato o mancato pagamento di una somma anche non ingente si trasforma in espropriazione e ipoteca sull’azienda, sull’abitazione o su altri beni per un valore di gran lunga superiore al dovuto. Ciò avrebbe già provocato centinaia di pignoramenti con forti ripercussioni sull’intera economia locale, tanto che i responsabili di circa 200 ditte sarebbero pronti a consegnare le chiavi delle loro aziende alla Camera di Commercio di Trapani.
Di Girolamo, inoltre, a sostegno delle richieste di “Nuova Tutela”, ha citato diverse sentenze, compresa una di quest’anno della Corte dei Conti, che metterebbero pesantemente in discussione il regolare comportamento della Serit Sicilia.
Oltre al Presidente del Consiglio Provinciale e all’esponente di “Nuova Tutela”, hanno preso parte al dibattito, nell’ordine, il capogruppo del PD, Salvatore Daidone, il Consigliere Giuseppe Angileri dell’MPA, Giuseppe Amodeo in rappresentanza dell’ADOC e di CGIL, CISL e UIL di categoria, Giuseppe Giammarinaro, Presidente della Commissione Finanze della Provincia, Giovanni Robino dell’Adiconsum, il Consigliere Enzo Chiofalo dell’MPA, Salvatore D’Angelo dell’ACU, il capogruppo dell’MPA Matteo Angileri, il Consigliere Giovanni Angelo (gruppo UDC), Martino Morsello di “Sicilia Libera”, l’Avv. Andrea Lentini di “Nuova Tutela”, Michele Angileri del Comitato Liberi Agricoltori, Giovanna Benigno, Consigliere del gruppo PDL, Ignazio Adragna (Movimento Agricolo Europeo), Paolo Ruggieri, Consigliere del PDL, ed il Vice Presidente della Provincia, On. Enzo Culicchia.
Da tutti gli interventi, anche se con considerazioni e giudizi più o meno pesanti, è praticamente emersa l’inderogabile necessità di giungere al più presto alla modifica delle modalità di riscossione dei tributi che in atto appaiono veramente vessatorie. Fortemente stigmatizzata anche l’assenza degli esponenti dei Governi nazionale e regionale e soprattutto dei Parlamentari nazionali e regionali eletti nella nostra provincia, dei quali il solo Livio Marrocco ha fatto pervenire un messaggio di giustificazione perché impegnato in altra sede. Pienamente condivisa ed elogiata, invece, l’iniziativa del Presidente Poma portata avanti in raccordo con la Conferenza dei Capigruppo.
Alla riunione odierna, ma senza intervenire, ha preso parte anche il Direttore Provinciale della Serit di Trapani, Dott. Salvatore Ciaravino.
Intanto, il Presidente Poma ha notificato oggi l’ordine del giorno della nuova sessione di lavori consiliari le cui sedute sono fissate, com’è noto, per i giorni 7 e 9 settembre, con inizio alle ore 10,30, e poi 15, 21 e 23 settembre, con inizio alle ore 16,30. Fra i punti più rilevanti, una delibera di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, al bilancio pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica per il triennio 2009/2011, il riconoscimento di due debiti fuori bilancio rispettivamente per una vertenza con l’impresa “Acquamar”, esecutrice di lavori di ripristino dei fondali antistanti le banchine del porto peschereccio di Trapani, e per un pagamento a “Fortuna Editori”, la richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta avanzata nello scorso mese di aprile dalla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la designazione di un componente supplente in seno alla Commissione Elettorale Circondariale di Marsala con competenza sui Comuni di Marsala, Pantelleria, Salemi, Vita e Petrosino, la sostituzione di un componente della Commissione Consiliare “Vigilanza per la tutela e la garanzia del Diritto di Accesso” a seguito delle dimissioni del Consigliere Giuseppe Angileri (MPA).
GAZZETTA UFFICIALE PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
105 decreto
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Delia e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1934 del 30 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Delia, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 4769 del 27 giugno 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha comunicato che il consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 4144 del 6 giugno 2007, prorogata con nota prot. n. 4491 del 19 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 4898 del 2 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 29 del 2 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;
Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere del parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Delia e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Delia (CL) è sciolto.
Art. 2
La dr.ssa Maria Letizia Diliberti è nominata commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv. 2°/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Delia.Palermo, 31 luglio 2007.
3-set-2009
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Maletto e nomina del commissario straordinario.
Decreto 072
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1707 del 28 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Maletto, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha comunicato che il consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 5911 del 14 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 33 del 12 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Maletto, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere dal parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Maletto e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Maletto (CT) è sciolto.
Art. 2
Il dr. Silvia Gianni è nominato commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Maletto.
Palermo, 31 luglio 2007.
Si sblocca l’iter per il bonus alle famiglie numerose. L’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, ha firmato il decreto che assegna ai Comuni dell’Isola 3,3 milioni di euro da erogare alle 3.738 famiglie, con almeno 4 figli, che avevano presentato la domanda in base al bando pubblicato nell’agosto del 2008.
“Si tratta di un contributo di 882,82 euro a nucleo familiare - spiega l’assessore Chinnici - che viene assegnato in virtù di un accordo sottoscritto tra il dipartimento nazionale per le Politiche della famiglia e il ministero della Salute, in attuazione dell’intesa tra regioni ed enti locali”.
L’iter del procedimento era rimasto bloccato a seguito di un ricorso amministrativo presentato dall’Associazione nazionale famiglie numerose, che contestava i criteri per la partecipazione al bando, in particolare il requisito che i figli dovessero essere minorenni. In primo grado, il Tar aveva dato ragione all’associazione, ma il Consiglio di giustizia amministrativa ha ribaltato la sentenza.
“Abbiamo deciso - continua l’assessore - di dare corso all’istruttoria già avviata, per non ritardare ulteriormente i pagamenti, ma posso annunciare fin da ora che i criteri del prossimo bando verranno rivisti, per consentire la partecipazione di un maggior numero di persone”.
I pagamenti ai nuclei familiari verranno effettuati direttamente dai comuni di appartenenza, che hanno gestito le istruttorie delle domande e fatto pervenire le richieste all’assessorato. Tra i capoluoghi svetta Palermo (576 famiglie numerose), seguita da Catania (301) Messina (110), Trapani (82), Caltanissetta (55). Tra i comuni più piccoli spicca Adrano, in provincia di Catania (93 richieste). Seguono Gela (Cl) con 66 istanze, due comuni del palermitano, Carini e Monreale, rispettivamente con 68 e 55 famiglie numerose. Ecco completo con il numero delle relative famiglie beneficiarie.
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Isola delle Femmine (9), .........
Fabio De Pasquale
Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita a

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Delia, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Il SINDACO DI ISOLA DELLE FEMMINE GASPARE PORTOBELLO NOMINA GLI “ESPERTI”

Il sindaco Portobello, dopo pochi giorni dall’insediamento, ha nominato i Suoi esperti che lo collaboreranno nel’espletamento delle funzioni amministrative.
Di solito, gli Esperti sono professionisti che operano nell’amministrazione per la realizzazione di progetti e programmi per lo sviluppo locale. Il Sindaco si avvale della Loro collaborazione, o perché all’interno del personale dipendente non si riscontra quella specifica professionalità, oppure perché in dipendenti sono talmente oberati di lavoro che non possono seguire ulteriori pratiche.
Gli Esperti nominati dal Sindaco Portobello, con Sua delibera n 20 e 21 del 06 Luglio 2009, sono il geom Impastato Giovanni ed il tecnico Antonio Catania. Entrambi hanno accettato l’incarico a titolo gratuito. I nostri Amministratori dovrebbero prendere esempio da questi nostri concittadini che lavorano per lo sviluppo del nostro paes4e a titolo gratuito, mentre Loro, appena insediati, hanno ripristinato la loro indennità di carica.
Il geom Impastato è stato nominato con il seguente incarico “supportare l’amministrazione e gli uffici comunali in materia di vivibilità umana, arredo urbano, piani strategici territoriali”.
Il tecnico Catania è stato nominato con il seguente incarico: “Informatizzare la rete comunale”.
IL geom Impastato, Assessore uscente della precedente Amministrazione Portobello, che nella competizione elettorale Giugno 2009 non è stato candidato, è stato nominato Esperto del Sindaco con gli stessi incarichi che ricopriva precedentemente ed in più con l’ulteriore compito di occuparsi dei piani strategici territoriali. Perché il geom Impastato che ha riscosso tanta fiducia e stima da parte del Sindaco Portobello non è stato candidato?
Eppure il geom Impastato è stato nominato Assessore nella giunta Portobello anno 2006/2009, con la convinzione che dovesse rilanciare l’operato dell’Amministrazione, anche se lo stesso aveva subito la sconfitta elettorale del 2004 come candidato delle lista Nuova Torre con candidato Sindaco V.zo Di Maggio.
Problematica molto complessa. Giochi di alleanze politiche e compromessi per garantirsi il successo elettorale. Sappiamo benissimo che il geom Impastato, per la Sua attività professionale, è molto vicino ad imprenditori edili locali. Forse la chiave di lettura della strategia poltica di Portobello va letta in questa ottica: il geometra è l’anello di congiunzione dell’Amministrazione con gli interessi degli imprenditori edili locali e non solo. Riteniamo che la collettività isolana ha bisogno di aree a verde pubblico, di parcheggi, di edifici per le attività pubbliche, come previsto dal nuovo Piano regolatore Generale approvato. Speriamo che i piani strategici sul territorio siano indirizzati alla realizzazione di opere di interesse pubblico e non consistano nell’edificare per civile abitazione gli ultimi appezzamenti di terreno per l’interesse di pochi.
Il tecnico signor Catania, nella passata amministrazione 2004/2009, era stato nominato “Esperto del Sindaco” da Portobello con un’indennità di Euri 1.500,00 mensili, con il compito di realizzare il progetto di informatizzazione dell’attività della Pubblica Amministrazione. Il progetto non è stato realizzato, a quanto sembra, per mancanza di fondi, però il signor Catania per un lungo periodo ha percepito l’indennità di rapporto. Alla scadenza contrattuale del 2008, il Sindaco Portobello non ha ritenuto opportuno rinnovare il contratto, forse perché sotto campagna elettorale. Nella nuova amministrazione Portobello, il signor Catania ritrova la sua nomina di Esperto del Sindaco con ,lo stesso progetto di prima. Evviva la fiducia ritrovata! Sull’aspetto del trattamento economico “a titolo gratuito” abbiamo forti perplessità , ma aspettiamo l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009.
Facciamo i complimenti ai signori Impastato e Catania per l’attaccamento alla causa “PORTOBELLIANA” e porgiamo sinceri auguri di buon lavoro sempre nell’interesse della collettività isolana
La redazione de “il Notiziario 2004” Gruppo “insieme per il rinnovamento”
IL SINDACO DI ISOLA DELLE FEMMINE NOMINA LA COMMISSIONE EDILIZIA
Il sindaco Portobello con sua determina ha istituito la nuova Commissione Edilizia Comunale, organo istituzionale che deve essere composto da professionisti esperti del settore edilizio.
La Commissione ha come compito istituzionale la verifica delle pratiche, progetti per nuova edificazione o ristrutturazione di edifici, presentati dai cittadini, per il rilascio delle concessioni edilizie.
La Commissione controlla il rispetto delle norme in vigore, del regolamento comunale e delle norme di attuazione, esprimendo un parere che può essere favorevole a condizione o negativo.
Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante, ma rimane un punto di riferimento per i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale che possono, con riferimento al parere, iniziare l’iter di approvazione e rilascio della concessione edilizia o rigettare la pratica o chiedere modifiche alla progettazione.
Il Sindaco ha nominato per la nuova Commissione Edilizia tutte persone qualificate e di massima fiducia. Inoltre, solo l’ING Riso Pietro è stato ripescato dalla precedente Commissione Edilizia.
I Componenti della nuova Commissione Edilizia Comunale sono:
-Presidente IL Sindaco Portobello Professore Gaspare
-Responsabile UTC Arch D’Arpa Sandro
-Ingegnere Spanò Giuseppe - amico e grande sostenitore dell’eletto Sindaco Portobello
-Geometra Dionisi Santo – fratello del Vicepresidente del CC Dionisi Vincenzo
- Esperti delle varie materie inerenti l’edilizia:
Ingegnere Riso Pietro - fratello dell’Assessore Riso Napoleone
Ingegnere Navarra Nicolò
Signor Di Maggio Costantino – amico e socio in affari dell’Assessore Aiello paolo
Signor Giucastro Giuseppe – padre del Presidente del CC Signor Giucastro A.
Signor Graziano Giuseppe – padre del dipendente comunale dell’UTC di Isola Graziano Maurizio.
Il Sindaco Portobello nella formulazione della nuova Commissione Edilizia ha nominato persone e professionisti di grande spessore morale e civile, ma soprattutto persone affidabili. Ci permettiamo solo qualche piccola osservazione. Non ci formalizziamo sul grado di parentela che lega i componenti della Commissione con Assessori e Consiglieri comunali in carica, in quanto la legge in vigore non lo vieta. Riteniamo, però, che il Sindaco potesse nominare anche qualche professionista o persona al di sopra della contrapposizione politica interna al nostro Paese, dimostrando, in tal modo, grande rispetto per la democrazia e per la libertà di opinione di tutti i cittadini di Isola delle Femmine.
Un’ulteriore osservazione va fatta per i componenti della commissione edilizia. Riteniamo che molti di Loro siano incompatibili con il loro ruolo per i forti interessi che hanno sul territorio:
L’ingegnere Spanò è proprietario di diversi appezzamenti di terreno ed, inoltre, da anni cerca di realizzare un villino nell’area di Sua proprietà sita nella zona Torre; Il Signor Dionisi Santo è fratello del geometra Enzo, libero professionista nel settore edilizio; l’ingegnere Riso Pietro, nel recente passato, ha avuto alcuni incarichi dall’Amministrazione Comunale ed, inoltre, ha seguito diversi lavori per conto dell’imprenditore edile Lucido Antonino, suocero del fratello Assessore Riso Napoleone; il signor Di Maggio Costantino è socio in affari dell’Assessore Aiello, con il quale ha realizzato diversi edifici abitativi ed altri ancora ne hanno in programma; il Signor Graziano Giuseppe, imprenditore locale, è padre del geometra Maurizio, dipendente comunale presso l?Ufficio Tecnico pratiche edilizie.
Auguriamo buon lavoro a tutti i componenti della Commissione edilizia Comunale, consapevoli che faranno gli interessi di tutti i cittadini, perché anche Loro vogliono il bene del paese!!!
La redazione de “il Notiziario 2004” Gruppo “insieme per il rinnovamento”
Gli articoli di cui sopra sono stati pubblicati da ........
DELIBERA DI GIUNTA 76 del 29.8.08 Nomina al Responsabile del III Settore, arch. Sandro D'Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell'atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la reali
LOTTIZZAZZIONE DI MATTEO
Il Sindaco, Gaspare prof. Portobello sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
Nomina al Responsabile del III Settore, arch. Sandro D’Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell’atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
· Che in data 14/05/2002 veniva rilasciata dal Comune di Isola delle Femmine la Concessione Edilizia n. 09/02, al Sig. Arena Giovanni, nato a Palermo il 15.06.1931, per la realizzazione di un insediamento residenziale su un’area sita in località “Quattro Vanelle” Via Passaggio della Tortora, identificata al N.C.T. al foglio di mappa 3 particella 1791 (ex 248/249 e 256), successivamente volturata al nuovo proprietario in data 01/09/2003 sig. Billeci Salvatore, nato a Capaci il 29/05/1937 e residente in Isola delle Femmine, Passaggio del Cedro n. 6, codice fiscale BLL SVT 37E29 B645L, in forza dell’Atto di Permuta stipulato il 16/07/2003 presso il Notaio Francesco Rizzuto, Rep. n. 64703, registrato in Palermo il 29/07/2003 al n. 75925;
· Che ai fini edificatori del lotto identificato al catasto - foglio n. 3 particella n. 1791, l’Ufficio Tecnico Comunale con nota p.llo n. 14137 del 12.11.2001 esprimeva la necessità della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, relative alla viabilità previste nel Piano Particolareggiato
· Che in data 16.02.2007- veniva rilasciata dall’U.T.C., la concessione edilizia n. 3, ai sensi della L.N. 10/1977 art. 9 lettera “f”, per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria consistenti nella “realizzazione della rete di distribuzione idrica, della rete fognante, della rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’impianto di illuminazione della rete stradale nonché della realizzazione della rete stradale nel lotto di terreno sito in Isola delle Femmine, Passaggio delle Tortore censito al N.C.T. al foglio 3 particella n. 1790;
Considerato che :
· che il sig. Billeci Salvatore, nuovo proprietario intende ottemperare a quanto disposto dall’Ufficio Tecnico comunale, con nota p.llo n. 14137 del 12.11.2001, e procedere alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
· che tale cessione deve avvenire in presenza di un Notaio;
Delibera
Autorizzare il responsabile del III Settore, arch. Sandro D’Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell’atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/DGM00076.DOC
DELIBERA DI GIUNTA n 84 19 9 2008 Pianta Organica Approvazione programma triennale di copertura posti vacanti, triennio 2008/2010 - Recepimento accordo della delegazione trattante dell'11.9.2008"
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/DGM00084.DOC
DELIBERA GIUNTA 89 29.9.08 Nomina Comitato Tecnico Scientifico nell'ambito del Progetto "ONDA BLU". CHI SI RIVEDE IL DOTTOR MINAGRA (si ricorderà certamente Signor Sindaco Portobello!)
Su disposizione del Sindaco il Responsabile del settore Amministrativo ha predisposto la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “Nomina Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito del Progetto “ONDA BLU”.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Viste le proprie delibere n.120 del 20/7/2004 con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto “Onda Blu” a favore della pesca finanziato dalla Regione Siciliana a valere sui fondi Europei misura 4.17 P.O.R. Sicilia – 2000-2006, e n.75 del 29/8/2008 con la quale a seguito della concessione del finanziamento regio nale si è proceduto alla costituzione di un’associazione temporanea di scopo tra quest’Amministrazione e la società Kasba Comunicazioni per l’esecuzione del progetto di che trattasi;
Rilevato che nella succitata ATS è prevista la costituzione di un comitato tecnico cui risulta demandata ogni decisione strategica e la concertazione degli interventi istituzionali;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione di detto organismo chiamandone a farne parte il Dr. Minagra Vincenzo Biologo e la Dr.ssa Eleonora Chiti;
DELIBERA
1) Di procedere alla costituzione del comitato tecnico scientifico che dovrà assicurare la piena attuazione degli interventi facenti parte del progetto denominato “Onda Blu” nelle persone dei signori Minagra Dr. Vincenzo, Biologo, e Chiti Dr.ssa Eleonora;
2) Dare atto che agli stessi verrà corrisposto il compenso previsto nella specifica voce progettuale nei limiti della stessa e secondo quanto oggetto di finanziamento.
3) Subordinare ogni attività alle previsioni del decreto di finanziamento.
Si attesta la regolarità tecnica della superiore proposta ai sensi del Decreto legislativo n.267/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo F.to Pirrone Nunzia
DETERMINA SINDACO N 17 24 GIUGNO 2009 Proroga del contratto del contratto a tempo parziale con il rag. Domenico Orifici per il Settore Economico-Finanziario.
IL SINDACO
Premesso che con determinazione sindacale n.11 del 15 maggio 2009, è stata autorizzata la stipula di un contratto a tempo parziale (12 ore settimanali) con il Rag.
Domenico Orifici, nato a Casteldaccia il 24.4.1949 e residente a Belmonte Mezzagno in Via Kennedy n.175, per lo svolgimento delle funzioni di Capo Settore Economico-
Finanziario, in assenza del titolare Rag. Biagio Fontanetta, all’epoca in aspettativa
elettorale;
Che nella stessa data è stato stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato fino all’8 giugno 2009 con il predetto professionista con i contenuti di cui allo stesso, per lo svolgimento dell’incarico di Capo Settore Economico-Finanziario, attribuendo allo stesso le funzioni dirigenziali;
Considerato che in data odierna il Rag. Biagio Fontanetta, rientrato in servizio in data 10 giugno 2009, a conclusione dell’aspettativa per motivi elettorali, ha richiesto un periodo di ferie a valere sul congedo ordinario dell’anno 2008;
Rilevato che questo Comune non ha altro personale di pari qualifica che possa sostituire il Funzionario in questione;
Ravvisata la urgente e improcrastinabile necessità di provvedere in merito al funzionamento del Settore dotandolo di un soggetto che ne assuma la direzione al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza;
Considerato che il Rag. Domenico Orifici, appositamente contattato, si è dichiarato disponibile ad una proroga del precedente contratto, alle stesse condizioni
Ritenuto all'uopo, nelle more dell'assunzione di determinazioni in merito, avvalersi
della possibilità vigente di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo parziale ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.vo n.267/2000 e con le procedure di competenza del Sindaco di cui all'attuale D.Lgs.vo;
Visto l'art.110 del D.Lgs.vo 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3 del 2008 in forza
della quale, in deroga alla disposizione contenuta nella Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) è consentito alle Amministrazioni ricorrere alla stipula di contratti ex art.110 D.Lgs.vo 267/2000 per ricoprire vuoti in organico in assenza di analoghi professionalità all'interno dell'Ente.
DETERMINA
1. Per i motivi espressi in narrativa, in assenza del ragioniere capo Biagio Fontanetta,
titolare, e nelle more di apposite determinazioni in merito, di autorizzare la proroga del
contratto a tempo parziale (12 ore settimanali), già stipulato con il rag. Domenico Orifici, in premessa meglio generalizzato ed in possesso dei requisiti richiesti, decorrenti dalla data odierna, alle stesse condizioni economiche e di diritto.
2. Trasmettere copia della determina al Responsabile del Settore Affari Generali che
provvederà all'impegno della relativa spesa ai sensi dell'art. 107 D.Lgs.vo 267/00, dopo
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FALSE QUELLE DI PRIMA E PURE QUELLE DI OGGI
MA PARLATE ANCHE DI PARENTELE CON TORRETTA
E NON PARENTI DIRETTI